COS'E'?

L'assegno di maternità di base, detto anche " Assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comma 8) riconosciuta alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

QUANDO SPETTA

Nei casi di: parto, adozione di minore senza affidamento o affidamento pre adottivo di minore.

CHI LO PUO' RICHIEDERE?

L'assegno può essere richiesto dalla madre del bambino/a.

La richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti:

  • Essere cittadina italiana residente in Terno d'Isola al momento della nascita del figlio;
  • Essere cittadina comunitaria residente in Terno d'Isola al momento della nascita del figlio;
  • Essere cittadina straniera residente in Terno d'Isola e titolare di un permesso di soggiorno ex articolo 9 del Decreto legislativo n. 286/1998 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) al momento della nascita del figlio. 
  • Essere cittadina straniera in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano) di durata quinquennale (articolo 10 del D. Lgs. 30/2007) residente in Terno d'Isola al momento della nascita del figlio;
  • Essere cittadina straniera in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’UE (articolo 17 del D.Lgs. 30/2007) residente in Terno d'Isola al momento della nascita del figlio.
  • Essere cittadina straniera residente in terno d’Isola ed in possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1, lettera b) e c) dir. 2011/98/UE al momento della nascita del bambino

La richiedente deve inoltre:

  • Non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore a quello garantito dal benefici richiesto;
  • Il nucleo familiare al quale appartiene la richiedente deve avere un ISEE di valore inferiore o pari ad € 17.416,66 (per l’anno 2020)
  • Non deve avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente.
  • Non deve essere già beneficiaria di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

 

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è qualificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.

Per i nati nell’anno 2020, l’assegno si suddivide in 5 mensilità da 348,12 euro per mese, se spettante nella misura intera. L’Inps eroga queste mensilità in un’unica soluzione per un totale quindi di € 1.740,60.

Il pagamento sarà effettuato dall’INPS in un’unica soluzione a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale o libretto o carta pre-pagata purché dotati di codice IBAN intestato alla richiedente.

 

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, su apposito modulo, va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza la dei requisiti di legge per la concessione della prestazione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o della data dell’effettivo ingresso del minore nella famiglia anagrafico della donna che lo riceve in affidamento pre adottivo o in adozione senza affidamento.

La stessa può essere spedita: per raccomandata, PEC o presentata direttamente al protocollo genarale.

Al modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, dovrà essere allegata:

  • Copia del titolo di soggiorno (per le sole cittadine straniere)
  • Copia del documento di identità
  • Attestazione ISEE

 

ESITO DELLA DOMANDA

L’esitop della domanda sarà comunicato alle richiedenti a mezzo posta, pertanto è necessario segnalare all’ufficio servizi sociali eventuali variazioni di indirizzo intercorse successivamente alla presentazione della domanda.

 

NORMATIVA

  • Articolo 74 del D.Lgs n. 151/2001 il quale prevede misure a sostegno delle donne prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità.
  • D.M. n. 452 che disciplina l’assegnazione e l’erogazione dell’assegno di maternità a norma dell’art. 74 del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i.
  • Circolare n. 35/2010/INPS
  • Circolare n. 171/2014/INPS
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