A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani residenti in Italia e all’estero e a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia.

Descrizione

Come previsto dal D.P.R. 445/2000, tutte le certificazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione devono essere sostituite con autocertificazioni (su un semplice foglio e firmate dall’interessato, allegando la fotocopia della carta d’identità) senza oneri di spesa, né di autenticazione di firma.

Possono essere autocertificati tutti i dati anagrafici

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • stato famiglia
  • stato civile
  • godimento diritti civili e politici
  • esistenza in vita
  • nascita e morte di un familiare

I certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, titoli di studio, etc) non hanno scadenza; tutti gli altri certificati hanno validità sei mesi.

Il D.P.R. prevede la possibilità di autocertificare anche le seguenti informazioni (modello generico):

  • iscrizione in albi ed elenchi pubblici
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
  • situazione economica e reddituale
  • qualità di pensionato
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante, tutore, curatore
  • iscrizione presso associazioni

Si ricorda che alla presente autocertificazione bisogna SEMPRE allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.

Autocertificazioni da esibire alle pubbliche amministrazioni

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) in vigore dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Di conseguenza le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati al cittadino, ma sono obbligate ad accettare l’autocertificazione. 
Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, previo il pagamento dei diritti di segreteria di € 0,50 e presentando all’atto della richiesta del certificato di una marca da bollo di € 16,00 per ciascun documento.

L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma. Autocertificazioni da esibire ai privati Dal 15.09.2020 con la modifica apportate all'art. 2 del DPR n.445/2000(dall'art. 30 bis, Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") anche i privati (banche, assicurazioni, posta, CAF, datori di lavoro, pensioni private, notai, ecc) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

È facoltà del privato che riceve l’autocertificazione chiedere alla pubblica amministrazione i controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni. Modifica apportata all’art. 71: “La Pubblica amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Come fare

Dal 15.11.2021 si possono scaricare per proprio conto o per un componente della famiglia le autocertificazione già precompilate online dal sito dell'ANPR (Anagrafenazionale della Popolazione Residente) accedendo al sito con le credenziali CIE o SPID.

Cosa serve

Autocertificare in modo autonomo i propri dati anagrafici che vengono richiesti a corredo di istanze, domande, richieste, ecc. 

Cosa si ottiene

Autocertificazione

Costi

Il servizio è gratuito

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Ultimo Aggiornamento

01
Ago/23

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