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Pagina 1 di 6 Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 giugno e 2 agosto 1991 con deliberazioni nn. 41 e 48.Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 20 agosto 1991 n. 19592. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 01.09.1995 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 06.11.1995. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20.03.2000. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.06.2002. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2003.
TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI
l. Il Comune di Terno d'Isola è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato. 2. Il Comune ispira la propria attività, nell’ambito delle sue funzioni, ai principi, ai diritti e ai doveri sanciti nella Costituzione e in particolare ai valori fondamentali della persona umana e della solidarietà. 3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2 DENOMINAZIONE, STEMMA E GONFALONE.
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Terno d'Isola. 2. Ha come suo segno distintivo lo Stemma. Solo il Comune di Terno d'Isola ed i suoi organi istituzionali o le associazioni esterne all'uopo autorizzate con deliberazione della Giunta Comunale possono fare uso di detto Stemma. 3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale secondo le norme previste dal DPCM 3 giugno 1986. 4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,99 e confina con i Comuni di: Calusco d’Adda Carvico Sotto il Monte Mapello Bonate Sopra Chignolo d'Isola – Medolago. 2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 3. La costituzione di Borgate e Frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare. Analoga procedura dovrà essere eseguita in caso di successive modifiche.
Art. 4 FINALITA' E FUNZIONI
l. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, della Comunità Europea e degli Organismi Internazionali. 2. Nell'attuare il governo della Comunità –attraverso le regole riconosciute e nella sfera costituita dall'ambito territoriale degli interessi – il Comune deve farsi interprete dei bisogni primari dei cittadini e promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico in un quadro di valori di solidarietà, uguaglianza, libertà religiosa e di espressione, convivenza umana e civile. 3. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, le forze sociali, economiche e sindacali, interagendo con esse per il raggiungimento dei propri obiettivi e finalità attraverso uno specifico riconoscimento e la convenzione sociale. 4. Nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e delle reciproche autonomie e finalità riconosciute e sancite dalle intese o norme concordatarie, che valorizzano enti e organismi religiosi e la convivenza delle diverse manifestazioni di fede, rilevanza assume il raccordo con le Comunità Ecclesiali in quanto rappresentanti un consistente patrimonio storico, culturale, di valori e di presenza sociale che concorre allo sviluppo ed alla promozione della comunità nel suo insieme.
Art. 5 DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell'ordinamento legislativo e costituzionale, si riconosce il pieno diritto alla partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, singoli ed associati, alla vita amministrativa economica, politica e sociale del Comune. Il Comune valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative e garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa degli Enti, organizzazioni di volontariato e associazioni senza fini di lucro, sia locale che aderenti a organismi più ampi, che ne facciano richiesta rispettandone la libertà e l’autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione.
Art.6 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune persegue criteri di pubblicità e di trasparenza, assicurando ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni dì cui è in possesso l'Amministrazione, uniformando i propri comportamenti allo spirito, oltre che alla lettera, delle disposizioni dettate dalle leggi vigenti in questa materia. A tal fine vengono istituti l’Albo Pretorio Comunale e gli Albi Comunali dove vengono pubblicati gli atti ufficiali indicati dalla Legge, dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento. Il Segretario Comunale, o un impiegato da lui delegato, è responsabile della pubblicazione. Il regolamento deve prevedere, inoltre, le modalità di pubblicazione, a cura della Giunta Comunale, di un Notiziario Comunale periodico.
Art. 7 TUTELA DELLA SALUTE
Il Comune nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità. Pone in essere tutte le iniziative idonee a renderlo effettivo, promuovendo e coordinando idonei interventi, in particolare intende educare alla prevenzione, salvaguardando la salubrità e la sicurezza dell'ambiente.
Art. 8 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO
Il Comune considera il proprio patrimonio naturale, artistico e archeologico come bene inalienabile e da salvaguardare, perché a fondamento della identità della comunità. Adotta tutte le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente e garantire condizioni ottimali di vita ai cittadini. Si impegna a tutelare giuridicamente ed amministrativamente il paesaggio, il suolo, il sottosuolo, l’aria, l’acqua, la flora, la fauna e ad attuare la gestione del territorio, dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture in genere.
Art. 9 PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
Il Comune considera la cultura come un bene fondamentale per lo sviluppo della persona e per la crescita della comunità. Promuove la conservazione e lo sviluppo del patrimonio etnico, culturale ed artistico, valorizzando le caratteristiche linguistiche, sociali e di costume della tradizione, aprendosi nel contempo a nuove esperienze. Per questo intende porsi come soggetto propulsore di cultura, attraverso la valorizzazione della Biblioteca Comunale come centro polivalente, la realizzazione di interventi destinati ad integrare il tessuto sociale, il potenziamento delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, l'impulso e la sollecitazione verso tutte le forme di libera espressione, quali l’arte, la musica, il teatro, il cinema. Incoraggia e favorisce lo sport e l’uso qualificato del tempo libero di tutti i cittadini come strumenti utili al benessere psico – fisico della persona e per valori civili e sociali di cui sono portatori. Nella progettazione e nell’attuazione delle iniziative previste dal presente articolo, il Comune valorizza il contributo di gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche e private, integrandone gli apporti e contribuendo in questo modo al loro potenziamento.
Art.10 GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il Comune, previa attenta valutazione dell'impatto ambientale di ogni intervento, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato ed equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali. Attua iniziative al fine di assicurare il diritto all’abitazione. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato agli specifici bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
Art. 11 SVILUPPO ECONOMICO
Il Comune considera lo sviluppo economico come strumento di realizzazione dei singoli e di soddisfacimento dei bisogni della collettività. Per questo intende svolgere un ruolo attivo nel valutare in via permanente gli andamenti evolutivi della realtà socio¬economica anche per favorire l' occupazione. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e coordina le attività commerciali favorendo l' organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore. Il Comune promuove, sostiene ed incentiva forme associative e di autogestione fra lavoratori, con particolare riferimento a quelle miranti a dare occupazione a soggetti inabili e ad organismi cooperativi senza fine di lucro. Sollecita, infine, appropriate iniziative di formazione professionale e concorre fattivamente alla loro realizzazione.
Art.12 ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
Il Comune, in attuazione dei principi costituzionali e della legislazione delegata dalla Regione in tale materia, concorre in forma coordinata con le istituzioni sovracomunali preposte a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, mantenimento e recupero del benessere psico¬fisico. Per questo il Comune promuove e coordina tutte le possibili iniziative atte a prevenire le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno, disagio, emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro. Agisce a sostegno della famiglia, garantendo e verificando, nei limiti del possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente delle persone in difficoltà. In particolare tutela i soggetti non autosufficienti. A sostegno della propria azione si avvale del contributo di tutte le risorse umane, sociali e materiali presenti sul territorio, valorizzando particolarmente le iniziative di volontariato e dell’Opera Pia Bravi.
Art. 12 bis
Con propria deliberazione n. 7/11461 del 6 dicembre 2002 la Giunta della Regione Lombardia ha deliberato l’estinzione dell’I.P.A.B. denominata “Opera Pia Bravi “ ai sensi dell’art. 4 – comma 33 – della L.R. 1/2000 disponendo l’attribuzione al Comune di Terno d’Isola del patrimonio di pertinenza della stessa con vincolo di destinazione a “servizi sociali” e disponendo nel contempo il subentro del Comune di Terno d’Isola nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all’I.P.A.B. estinta. L’I.P.A.B.denominata “Opera Pia Bravi” trae la propria origine dal lascito del Sig. Bravi Giuseppe fatto in data 26 gennaio 1874, lascito poi eretto in Ente Morale con Regio Decreto 19.06.1884, successivamente fatto confluire nella Congregazione di carità del Comune di Terno d’Isola con Regio Decreto 16.05.1920 e poi accorpata con Legge 847/1937 nell’Ente Comunale di Assistenza del Comune di Terno d’Isola. Ravvisata la necessità di assicurare l’utilizzo del patrimonio del succitato Ente estinto nel rispetto delle disposizioni normative nonché nel rispetto delle originarie volontà del Sig. Bravi Giuseppe, verrà istituita apposita commissione comunale di proposta e controllo. Di tale commissione ne farà parte di diritto il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Vittore di terno d’Isola. Il parere di detta commissione sarà obbligatorio ma non vincolante e sarà richiesto in caso di atti di alienazione nonché in caso di interventi di natura straordinaria sul patrimonio già di proprietà dell’estinta I.P.A.B. Opera Pia Bravi”.
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Ultimo aggiornamento ( venerd́ 21 dicembre 2007 )
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Settembre 2010 |
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